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Sostegno alla liquidità delle imprese agricole e della pesca - D.L. 8 aprile 2020
Il Governo, con Decreto Legge dell'8 aprile 2020, ha introdotto ulteriori misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese., rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia).
ISMEA rende noto che:
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per tutti i finanziamenti di durata massima di sei anni, fino al 31 dicembre 2020, la copertura massima delle garanzie dirette sarà portata all'80%;
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l'importo massimo garantitile per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
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l'accesso alle garanzie è gratuito;
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la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
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restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019.
Sono state previste le seguenti quattro tipologie di operazioni garantite:
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Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti, con l'innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per i finanziamenti con durata massima di 6 anni e di importo non superiore, alternativamente, a il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 e per l'ultimo anno disponibile, oppure il 25% del fatturato totale nel 2019, oppure il fabbisogno complessivo per capitale d'esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI attestato dalla stessa impresa tramite autocertificazione;
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Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito, con ammissione alla garanzia nella misura dell'80%, per finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo per almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
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Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;
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Finanziamenti destinati alla liquidità, con copertura pari al 100%, in favore di PMI operanti nei settori della pesca e dell'agricoltura danneggiate dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rirnborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 120 mesi; un importo non superiore al 25 percento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il I gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione. In ogni caso, il finanziamento garantito non potrà superare 30.000,00 euro.
Il rilascio della garanzia ISMEA è automatico e gratuito, previa la sola verifica formale del possesso dei requisiti da parte della Banca.
Cosa fare per presentare la richiesta:
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rivolgiti alla tua filiale previo appuntamento telefonico
oppure
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invia i documenti debitamente compilati via email alla tua filiale di appartenenza
oppure
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invia i documenti debitamente compilati via PEC all'indirizzo 08969.bcc@actaliscertymail.it specificando la tua filiale di appartenenza
oppure
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accedi all'Area Clienti del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per inviarci in sicurezza tutta la documentazione (clicca qui per accedere all'AREA CLIENTI)
Scarica il modello di richiesta finanziamento liquidità fino a 30.000 euro
Scarica il modello per l'autocertificazione
INFORMATIVA |
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